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Cambio di Mansione da Parte del Datore di Lavoro: È Legittimo? I 2 casi principali.

Cambio di Mansione da Parte del Datore di Lavoro: È Legittimo? I 2 casi principali.

14 Agosto 2025

1. Introduzione

Nel contratto individuale di lavoro, la mansione del lavoratore è indicata chiaramente: essa rappresenta l’oggetto specifico dell’obbligazione lavorativa, cioè ciò che il dipendente si impegna a svolgere durante tutto il suo percorso professionale all’interno dell’azienda. Tuttavia se l’anzianità del lavoratore raggiunge valori importanti, può andare incontro a mutate esigenze aziendali, le quali potrebbero portare a collocare quel lavoratore in modo differente all’interno dell’azienda. Ci si chiede allora: il datore di lavoro può modificare unilateralmente le mansioni? La risposta è , ma solo entro limiti ben definiti. Scopriamo insieme cosa dice la legge, approfondiamo i 2 casi principali, suddividendo quando non occorre il consenso e quando invece risulta obbligatorio per evitare contestazioni.

2. Il principio dello Ius Variandi

Il Codice civile italiano all’art. 2103 disciplina il cosiddetto “ius variandi“, ossia il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del dipendente purché nel rispetto di alcune condizioni. Il contratto può specificare più o meno chiaramente le mansioni da far svolgere al lavoratore, ad ogni modo è sempre bene in caso di dubbio rammentare il principio chiave della norma, ovvero: il prestatore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, oppure equivalenti o superiori, secondo l’inquadramento.

a) Mansioni equivalenti

Sono quelle mansioni diverse nella forma o nei contenuti, ma di pari livello professionale e categoria legale, con retribuzione equivalente. Possono essere assegnate mansioni diverse purché professionalmente equivalenti.

b) Mansioni superiori

È consentito assegnare mansioni di grado superiore: il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente. Se tali mansioni vengono svolte in modo continuativo, dopo un termine (fissato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, tre mesi), l’inquadramento superiore diventa definitivo.

3. Il divieto di demansionamento

L’assegnazione a mansioni inferiori (demansionamento) è vietata, salvo casi eccezionali:

  • esigenze straordinarie, sopravvenute e temporanee;
  • tutela della salute del lavoratore o conservazione del posto (es. per la madre lavoratrice);
  • crisi aziendale con soppressione del posto.

Anche in presenza di tali condizioni straordinarie ed essenziali, tuttavia, il mantenimento della retribuzione del livello precedente è obbligatorio.

4. La riforma del Jobs Act (D.lgs. 81/2015)

Con il Jobs Act sono state introdotte due novità fondamentali:

  1. Possibilità di accordi tra datore e lavoratore, anche per mansioni peggiorative (in peius), purché il lavoratore mantenga la retribuzione e il livello.
  2. Se assegnate mansioni superiori stabilmente, dopo sei mesi il nuovo livello diventa definitivo, a meno che non si tratti di sostituzioni temporanee.

5. Quando serve il consenso del lavoratore?

  • Mansioni equivalenti o superiori: sì, possono essere assegnate unilateralmente nel rispetto della legge; non è richiesto il consenso esplicito.
  • Mansioni inferiori: solo se motivate da specifiche esigenze (es. crisi, salute). L’accordo tra le parti è necessario, non bastano ordini unilaterali.

6. Come tutelarsi e quali adempimenti?

  • È opportuno comunicare per iscritto ogni modifica, descrivendo con chiarezza le nuove mansioni e motivazioni.
  • In caso di assegnazione non conforme, il lavoratore può opporsi formalmente, preferibilmente per iscritto, e può chiamare un rappresentante sindacale o legale. Se il cambiamento è illegittimo, può comportare risarcimenti.
  • Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro per avviare una conciliazione monocratica, uno strumento alternativo alla causa, soprattutto per questioni economiche.

Schema Riassuntivo

ScenarioPermesso?Condizioni principaliConsenso richiesto?
Mansioni equivalentiStesso livello, stessa categoria, stessa retribuzioneNo
Mansioni superioriRetribuzione adeguata; inquadramento consolidabile dopo 3–6 mesiNo
Mansioni inferiori (demansion.)Solo in casi eccezionaliSolo per esigenze specifiche e temporanee, retribuzione invariata

7. Considerazioni Finali

Il datore di lavoro ha il potere di modificare le mansioni, purché rimangano equivalenti o superiori, nel rispetto dell’art. 2103 c.c. e delle condizioni previste per evitare demansionamento. Solo in casi eccezionali è possibile assegnare mansioni inferiori, e solo con accordo tra le parti.

Cambio di Mansione da Parte del Datore di Lavoro: È Legittimo? I 2 casi principali.
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